Legge Severino o necessaria Commissione elettorale?

Posted: 3rd Giugno 2015 by rivincitasociale in Politica
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Il numero uno dell’Anticorruzione: “La Severino è sacrosanta, ma va pensata un’integrazione che la migliori”. E sulla vicenda degli impresentabili: “E’ fuorviante istituzionalizzarli, come dare il bollino blu agli altri” di CONCHITA SANNINO 03 giugno 2015 »

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Commento: E ovvio che la cosiddetta legge Severino non può pretendere sostituire la necessaria Commissione elettorale che manca così crudelmente al sistema democratico italiano.

Le elezioni sono il cuore pulsante della democrazia. Perciò, le regole che inquadrano la partecipazione delle cittadine/i alle elezioni in quanto candidate/i o elettrici-elettori debbono essere chiare. Debbono tutelare il processo prima delle elezioni, non dopo. Altrimenti si inganno le cittadine/i che esercitato il diritto di voto senza essere sicuri dell’idoneità costituzionale delle candidate/i e dei programmi. Mi sembra essere il punto chiave dell’intervento dell’Anti-mafia.

La zona d’ombra attuale sul processo democratico costituisce un pericolo troppo grave per essere ignorato. Andrà crescente a misura che la nostra Repubblica « una e indivisibile » sarà trasformata sempre di più in uno mosaico di baronie locali in seguito allo svuotamento, per la seconda volta tramite leggi omnibus a parere mio anti-costituzionali, del Capitolo V della nostra Carta fondamentale.

L’Italia deve istituire una vera e propria Commissione elettorale. Questa dovrà verificare ex ante l’idoneità delle candidature, dei programmi, del finanziamento e, in generale, del rispetto delle regole relative al processo elettorale. Quest’ultimo deve includere il conflitto di interesse – con l’istituzione degli appositi trust funds se necessario – e la fine del cumulo dei mandati. Deve includere una definizione chiara della presunzione di innocenza per i fini elettorali senza pregiudizio per il processo giudiziario stesso. (Una persona accusata in primo grado non dovrebbe comunque potere presentare la sua candidatura ma dovrebbe, ad esempio, potere godere di un processo accelerato. In molti grandi paesi democratici, i parlamentari, anche ministri, si dimettano quando sono accusati per non nuocere alla riputazione delle istituzioni e del governo. Possono eventualmente essere reintegrati dopo.) Gli eletti debbono consacrare il loro tempo unicamente alle loro funzioni elettorali senza potere esercitare nessuna altra carica – consulenze ecc. Altrimenti, non solo i partiti diventano lobbie privati – con il gravissimo aggravante del finanziamento privato previsto dall’Italicum in realtà sovvenzionato con crediti fiscali – ma il Parlamento funziona male e diventa un semplice strumento subalterno di approvazione delle volontà dell’esecutivo del governo o dei partiti. Oggi, in Italia, la tirannia dell’esecutivo sembra andare di moda, ma rappresenta una deriva autoritaria denunciata da molti anni da tutti gli esperti dei processi democratici. L’efficacia del processo di presa di decisione è proporzionale al suo livello di democraticità. La disciplina di partito può essere istituita come regola interna senza pero modificare la definizione costituzionale secondo la quale il parlamentare è solo responsabile dei suoi atti come rappresentante della Nazione. La democraticità del processo elettorale risulta diminuita dal non rispetto della parità di genere; questo aspetto aggrava la tendenza brutalmente endogama della nostra società – femminicidio ecc.

Per quello che riguarda i programmi, i partiti possono ovviamente proporre tutto quello che vogliono purché le proposte siano conforme ai principi cardini della Costituzione repubblicana in una Repubblica « una e indivisibile » fondata sul lavoro e la solidarietà nazionale. I principi cardini della Costituzione non sono emendabili. Per il resto, i partiti possono ovviamente proporre cambiamenti del ordinamento costituzionale ma solo tramite un processo di ammendamento della Carta secondo i processi da essa descritti. In particolare, gli ammendamenti omnibus sono rigorosamente acostituzionali. La Costituzione prevede solo ammendamenti articolo per articolo. Non mi sembra che la regola di interpretazione cosiddetta della continuità dello Stato possa in qualsiasi caso avere come conseguenza legale il capovolgimento dell’ordinamento costituzionale sprovvisto di misure correttive.

Queste regole semplici ma efficaci sono attuate i quasi tutti i grandi paesi democratici. Rendono il processo chiaro. Questo è un prerequisito costituzionale ancora confermato dalla Consulta rispetto al Porcellum. Ma deve essere uno processo chiaro ex ante.

Altrimenti risulta essere non solo una presa in giro delle cittadine-i ma anche un grave affronto al processo democratico stesso, come pure alle esigenze della nostra Costituzione.

 

Paolo De Marco                                                                                                                                                       San Giovanni in Fiore, il 3 giugno 2015

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